Il Digital Market Act (DMA) è il nuovo regolamento europeo sui mercati digitali. Che cosa prevede e quali novità porterà per gli utenti?

Che cos’è il Digital Markets Act (DMA)

Iniziamo dalle presentazioni: il Digital Markets Act (DMA) è il nuovo regolamento europeo sui mercati digitali. Il Parlamento Europeo lo ha approvato nel Luglio 2022 insieme ad un altro importante testo, il Digital Services Act che regola, invece, i servizi digitali. I due regolamenti “vanno in coppia”: sono entrati in vigore nel 2023 e compongono il cosiddetto “Digital Services Package”, l’ambizioso piano europeo per regolamentare il mondo digitale.

In particolare, il DMA ha lo scopo di inquadrare entro un quadro normativo definito quelle piattaforme che:

  • hanno una posizione di mercato consolidata e di lunga durata;
  • sono necessari affinché le aziende raggiungano utenti finali;
  • hanno accumulato grande potere nei mercati, quindi possono imporre condizioni non sempre leali alle aziende e agli utenti finali stessi.

Secondo la Commissione Europea che ha redatto il testo, queste grandi piattaforme causano:

  • concorrenza debole;
  • pratiche commerciali sleali;
  • scarsa concorrenza dei mercati delle piattaforme.

Insomma il DMA si rivolge principalmente ai cosiddetti “gatekeeper”, ovvero quelle società che hanno il controllo di un determinato settore di mercato.

A chi si rivolge il Digital Markets Act (DMA)?

Nel mercato digitale queste società “gatekeeper” sono le Large Online Platforms, le quali hanno il controllo qualitativo e quantitativo del mercato. Quindi, per cominciare, gli obblighi previsti dal DMA non riguardano tutte le aziende, ma solo quelle indicate come “gatekeeper” dalla commissione europea.

L’assegnazione della qualifica di gatekeeper si basa su una serie di criteri e parametri misurabili e verificabili:

  • le dimensioni aziendali tali da influire sul mercato interno (fatturato annuo superiore a 7,5 miliardi o capitalizzazione di mercato di 75 miliardi di euro ecc…)
  • il controllo di uno snodo importante, ovvero il numero di utenti (aziende con oltre 45 milioni di utenti attivi ecc…)
  • posizione di mercato solida e di lunga durata (per almeno tre esercizi finanziari consecutivi).

Insomma si parla di aziende enormi, che controllano una grandissima fetta di mercato, che sono capacità di porsi come intermediari tra la concorrenza e gli utenti e con una gigantesca capacità di analisi dei dati tale da poter competere su più mercati.

In concreto, al Settembre 2023 risultano gatekeeper del mercato digitale:

  • Alphabet
  • Amazon
  • Apple
  • ByteDance
  • Meta
  • Microsoft.
I 6 gatekeeper designati dalla Commissione Europea, servizio per servizio. Fonte: Commissione Europea

Per saperne di più > Threads di Meta si arena sul Digital Markets Act

Digital Markets Act (DMA): quali obblighi, in concreto?

Le aziende gatekeeper (e ribadiamo, solo quelle) dovranno rispettare una serie di nuovi obblighi e previsioni normative. Il DMA ha una particolarità: al contrario delle regole antitrust, che si applicano “ex post”, il Digital Markets Act ha funzione preventiva. Le norme antitrust attuali infatti hanno mostrato alcuni limiti, come quello della durata delle indagini: mentre l’indagine è in corso, l’effetto deleterio causato dall’eventuale abuso di posizione dominante non è arginato. Non solo: se il danno alla concorrenza è causato da dinamiche intrinseche del mercato digitale, le norme antitrust sono del tutto inefficaci.

Il DMA ha proprio l’obiettivo di superare questi limiti. Come? Introducendo:

  • blacklist, con divieti e restrizioni per evitare pratiche sleali;
  • whitelist, con nuovi obblighi per le aziende;
  • case by case assessment, ovvero valutazioni da applicare caso per caso alle grandi piattaforme.

Obblighi per i gatekeeper in concreto

I gatekeeper non potranno usare dati provenienti da utenti commerciali per competere con loro. Non potranno, inoltre, approfittare della propria posizione dominante per monopolizzare nuove mercati, così come non potranno limitare l’accesso a servizi e prodotti online.

Avranno anche il divieto di favorire i propri prodotti sulla piattaforma a discapito di quelli di altre società, non potranno cedere a terzi i dati dell’utenza (salvo consenso dell’utente stesso). Non potranno imporre termini e condizioni che bloccano l’accesso a certe funzionalità. Non potranno neppure impedire o limitare il riuso del dato o la portabilità dei dati al fine di scoraggiare l’utente ad abbandonare la piattaforma.

Ulteriori spunti nella foto sotto

La whitelist del DMA

Le aziende dovranno anche consentire agli utenti di poter disinstallare qualsiasi app preinstallata: l’utente dovrà avere la possibilità di scegliere tra più alternative di servizi e software pre-installati. Dovranno fornire ad inserzionisti ed editori i dati necessari per verificare le prestazioni indipendentemente dall’offerta di spazio pubblicitario e, infine, dovranno garantire l’interoperabilità per i sistemi di messaggistica (e non solo).

Parola d’ordine interoperabilità!

In breve il DMA serve a controbilanciare il potere delle grosse multinazionali, ponendo limiti e ristabilendo condizioni più eque sia per gli utenti finali che per gli utenti commerciali. Ad esempio la multinazionali “gatekeeper” avranno l’obbligo di rendere interoperabili i propri servizi, così da farli funzionare anche con quelli di altri operatori più piccoli. Ad esempio, Meta dovrà mettere in condizione gli utenti di usare Whatsapp per contattare utenti su altre piattaforme (e viceversa).

Chi vigila e a quanto ammontano le sanzioni?

Le aziende designate come “gatekeeper” hanno 6 mesi per adeguarsi agli obblighi normativi del Digital Market Act (DMA): in pratica c’è tempo fino a Marzo 2024 per l’adeguamento.

In caso di mancato rispetto delle norme, il DMA prevede sanzioni per i gatekeeper del mercato digitale fino al 10% del fatturato aziendale. Percentuale che sale al 20 in caso di recidiva. L’importo della sanzione seguirà i criteri di gravità e durata dell’illecito. Se la violazione normativa sarà sistematica, il DMA prevede perfino sanzioni straordinarie, fino all’obbligo di cedere parte del capitale o delle proprietà aziendali.

La responsabilità dell’esecuzione del Digital Market Act (DMA) in Europa è in capo alla Commissione Europea che ha potere d’indagine. Ovviamente, comunque, in stretto contatto con organismi e tribunali nazionali per garantire e monitorare il rispetto delle previsioni.

Le aziende sanzionate potranno presentare ricorso presso la Commissione Europea, mentre i singoli individui potranno adire al tribunale competente nel proprio paese per richiedere risarcimenti danni conseguenti a pratiche sleali in contrasto con quanto previsto dal DMA.